Le risposte dei nostri Esperti

Le risposte alle vostre domande da parte degli Esperti Federlavaggi

Ogni giorno giungono alla nostra Federazione domande e quesiti di natura tecnica, amministrativa, finanziaria, giuridica, ecc. sul mondo del Car Wash e degli Autolavaggi.

Noi di Federlavaggi abbiamo deciso di dare una risposta concreta a tutte queste domande, mettendole a completa disposizione dei nostri Clienti e Partner per facilitare il vostro lavoro e rendere la vostra attività più snella e ottimizzata.

La nuova sezione “le risposte dei nostri Esperti” darà voce a:

  • Avvocato Mario Setragno, Patrocinante in Cassazione - Revisore Legale

  • Paolo Cavallone dello Studio Tecnico Associato Progest

  • Marco Melotti della MIP Consulting, Società di consulenza direzionale e organizzativa

GLI ESPERTI RISPONDONO

  • Qualsiasi autolavaggio produce rifiuti speciali, in genere contenenti sostanze pericolose per la salute e per l’ambiente, i quali dovranno essere smaltiti da Aziende autorizzate, sia in fase di trasporto che in quella di trattamento o smaltimento finale. I rifiuti principali prodotti sono prevalentemente stracci o carta sporca usati nella fase di pulizia dell’auto, imballaggi vari, bombolette, liquidi detergenti, fanghi ed olii derivanti dalla depurazione delle acque da autolavaggio.

    Ogni rifiuto è classificato con una sigla, così come stabilito dal C.E.R. (Codice Europeo dei Rifiuti), per cui anche per un autolavaggio la normativa prevede che tali scarti siano stoccati seguendo precise disposizioni che non contemplano la possibilità di mescolare diversi tipi di rifiuti, poiché ogni tipologia dovrà essere raccolta singolarmente all’interno di contenitori adeguati al tipo di rifiuto e riportanti il codice C.E.R. di riferimento.

    Non sarà altresì possibile accumulare rifiuti per periodi prolungati, oltre un anno dalla loro produzione e tanto meno smaltirli nel cassonetti messi a disposizione da parte del comune o del consorzio di raccolta rifiuti, salvo che tra le parti non vi sia uno specifico accordo scritto che lo consenta.

  • Per quanto riguarda l’invio telematico dei corrispettivi, al momento si continua esattamente con l’app o i software per l’invio manuale che attualmente usa.

    Con la circolare di dicembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate, viene tutto rimandato a tempi e modi da definire.

    Federlavaggi lavora a stretto contatto con l’Agenzia delle Entrate e comunicheremo in modo celere qualsiasi notizia o nuove disposizioni in merito.

  • È importante rilevare che le Leggi vigenti prevedono che chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio non marcati CE attesti, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del d.lgs. 81/08.

    Se la macchina è stata costruita nel 2010 aveva l’obbligo del marchio CE, per cui non potrà essere dichiarata conforme all’Allegato V del D.Lgs. 81/08.

    Sicuramente, da qualche parte del portale di lavaggio, è stata applicata la targa con la marcatura CE dell’impianto, con tanto di matricola e anno di costruzione, ma qualora fosse stata rimossa o smarrita e non trovando più la dichiarazione di conformità redatta ai sensi della Direttiva Macchine, sarà compito del Datore di Lavoro e dell’Ente di certificazione per la UNI ISO 45001 stabilire se:

    1. è sufficiente produrre una perizia giurata da parte di un tecnico libero professionista (ingegnere o perito) che dichiari la sussistenza dei requisiti essenziali di sicurezza ai sensi dell’Allegato V del D.Lgs. 81/08, nonostante la macchina sia stata marcata CE;

    2. in alternativa produrre una perizia giurata da parte di un tecnico libero professionista (ingegnere o perito) che dichiari la sussistenza dei requisiti essenziali di sicurezza ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE recepita in Italia all’epoca di costruzione del portale di lavaggio. Tale direttiva era stata recepita il 27 gennaio 2010;

    3. ri-marcare la macchina sulla base delle attuali norme, condizioni che difficilmente potranno essere rispettate su una macchina di 13 anni fa, mantenendo il portale senza apporre modifiche sostanziali, specialmente sull’impianto elettrico di bordo macchina e sulle sicurezze da adottare.

    Di certo, la mancanza di un documento quale la dichiarazione di conformità, non contempla a tutti i costi la sostituzione del portale di lavaggio, in quanto una delle ipotesi sopra specificate, permetterebbe di garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza, qualora vengano accertate e rese formali in una perizia redatta da un tecnico libero professionista.

  • In allegato trovate un esempio, in via non esaustiva, per i consigli, le istruzioni e le precauzioni che dovrebbero essere riportate dal gestore dell’impianto di autolavaggio. Sarà pertanto compito di quest’ultimo valutare i rischi e affiggere uno o più cartelli in prossimità dell’impianto con quanto ritenga necessario.

  • I fanghi derivanti dall’attività di autolavaggio prelevati all’interno di fosse o serbatoi normalmente interrati, prima di essere smaltiti devono essere preventivamente classificati da un laboratorio con un codice CER attribuito sulla base di quanto riscontrato analiticamente. Non basta solo accertare la presenza degli idrocarburi, ma anche di altri composti normalmente presenti in questo tipo di rifiuto.

    Solo la classificazione potrà dire se il fango da rimuovere è pericoloso o non pericoloso, per cui una volta accertato il codice CER si procederà con lo svuotamento dei serbatoi o fosse e successivamente caricati su un mezzo di trasporto autorizzato e accompagnati dal formulario di identificazione del rifiuto presso i centri autorizzati allo smaltimento.

    Provincia e Arpa sono gli Enti deputati a richiedere che il fango (rifiuto pericoloso o non pericoloso) venga smaltito nel modo sopra indicato almeno una volta all’anno.

  • Le prescrizioni relative alle acque di scarico provenienti da impianto, comprensive della periodicità con cui devono essere eseguite le analisi del refluo scaricato, sono riportate nell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata dalla Provincia competente.

    Il prelievo dei campioni e le analisi devono essere condotti da laboratorio pubblici o privati a ciò abilitati e il certificato di analisi deve essere trasmesso all’Ente competente (Gestore della pubblica fognatura, Provincia, ecc.).

  • Per quanto riguarda l’invio telematico dei corrispettivi, al momento si continua esattamente con l’app o i software per l’invio manuale. L’invio andrebbe effettuato ogni volta che viene prelevato l’incasso dalle macchine e comunque non oltre i 60 giorni fra un invio e l’altro. I dati vanno inviati singolarmente per ogni macchina censita e non in modo cumulativo.

    Con la circolare di dicembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate, viene tutto rimandato a tempi e modi da definire.

    Federlavaggi lavora a stretto contatto con l’Agenzia delle Entrate e comunicheremo in modo celere qualsiasi notizia o nuove disposizioni in merito.

  • L’apertura di un impianto di autolavaggio, anche nel caso di utilizzo del vapore, prevede la presentazione di un procedimento unico al SUAP di riferimento, che comprende l’acquisizione dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) da parte della Provincia, la notifica di cui all’art. 67 del D.Lgs. 81/08 nel caso siano presenti almeno tre lavoratori, nonché l’acquisizione di un titolo edilizio quale CILA, SCIA, o permesso di costruire, rilasciati da parte dell’amministrazione comunale.

    Per quanto riguarda l’AUA, è necessario richiedere l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo produttivo derivante dal vapore che condensa sulla vettura durante il lavaggio, la valutazione di impatto acustico ambientale e le eventuali emissioni in atmosfera (emissioni diffuse).

    Il SUAP, acquisiti i pareri e/o le autorizzazioni da parte degli Enti coinvolti (ARPA; Provincia, Comune ecc.), rilascia il provvedimento conclusivo che autorizza l’attività in oggetto.

    Si consiglia in ogni caso di fare riferimento al SUAP locale, tramite il proprio professionista di fiducia, al fine di verificare la necessità di presentare ulteriori istanze e/o autorizzazioni.

  • I sistemi di lavaggio per veicoli industriali monospazzola automatici con ruota sterzante con operatore a terra, pur potendo essere classificate come “beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”, in base all’Allegato A della Legge n.232 del 11 dicembre 2016 – legge di bilancio 2017, NON rientrano tra i beni che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali (Transizione 4.0 – ex Industria 4.0), in quanto non possono essere ricondotte in nessuna delle dodici sottocategorie appartenenti ai beni strumentali sopra definiti.

  • La disciplina degli scarichi idrici è trattata nella parte terza, titolo III, capo III del D.Lgs. 152/06, che in allegato 5 riporta in tabella 3 i limiti per acque reflue industriali che recapitano in corpo idrico superficiale e fognature.

    Gli scarichi derivanti da un autolavaggio, nello specifico dal lavaggio dei mezzi, sono scarichi di tipo industriale e per questo motivo è necessario l’acquisizione dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) rilasciata dalla Provincia, comprendente l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo produttivo.

    Gli scarichi derivanti dall’attività assimilabili a quelli domestici (provenienti dai servizi igienici e/o spogliatoi) non sono oggetto di rilascio di autorizzazione da parte degli Enti, ma devono essere denunciati all’ente gestore della pubblica fognatura.

    Circa il pregresso, lo scarico dei reflui di tipo industriale, così come è classificato quello derivante dal lavaggio degli autoveicoli, è sempre stato oggetto di autorizzazione in base alle leggi vigenti a far data da maggio 1976, con l’entrata in vigore della legge 319/76.

  • L’assenza di scarichi di acque reflue industriali presuppone che l’azienda non debba richiedere l’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) rilasciata dalla Provincia.

    Le acque utilizzate per il lavaggio, dopo un uso prolungato, anche se continua l’ossigenatura, dovranno essere smaltite come rifiuto, tramite ditta specializzata e autorizzata.

    In base a quanto sopra riportato, l’acqua derivante dal lavaggio dei mezzi, contenente i residui di fango e potenzialmente di oli, dovrà essere convogliata sotto la piazzola e dovrà confluire in una vasca di sedimentazione; successivamente l’acqua di scarico dovrà passare attraverso una seconda vasca di disoleazione e di accumulo.

    Il progetto di un impianto di depurazione a ciclo chiuso presuppone che l’azienda debba smaltire, tramite ditta specializzata e autorizzata e in base alla normativa vigente, i fanghi, che si vengono a formare dalle operazioni di lavaggio dei mezzi.

    Sarà infine necessario, se presenti, denunciare all’ente gestore della pubblica fognatura eventuali scarichi derivanti dall’attività assimilabili a quelli domestici (provenienti dai servizi igienici e/o spogliatoi).

  • Le piste di lavaggio self-service sono impianti in cui le operazioni di lavaggio sull’autoveicolo sono svolte direttamente dal cliente, in quanto il ciclo di lavoro viene effettuato tramite apposita lancia condotta manualmente senza alcun automatismo.

    Le piste di lavaggio self-service pur potendo essere classificate come “beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”, in base all’Allegato A della Legge n.232 del 11 dicembre 2016 – legge di bilancio 2017, NON rientrano tra i beni che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali (Transizione 4.0 – ex Industria 4.0) in quanto non possono essere ricondotte in nessuna delle dodici sottocategorie appartenenti ai beni strumentali sopra definiti.

    Al contrario, i portali e i tunnel di lavaggio possono beneficiare delle agevolazioni fiscali (transizione 4.0 – ex industria 4.0) previste nell’allegato A della Legge n.232 del 11 dicembre 2016 – legge di bilancio 2017 perché rientrano nei beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”, nella sottocategoria n.8 “robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot” (per robot si intende “Un manipolatore con più gradi di libertà, governato automaticamente, riprogrammabile, multiscopo, che può essere fisso sul posto o mobile per utilizzo in applicazioni di automazioni industriali”, in base alla norma ISO TR/8373-2.3).

  • Dal 1° gennaio 2023 i vantaggi per chi acquista macchinari subiscono un drastico ridimensionamento, in quanto diminuiscono sia le percentuali del costo del bene che va a credito di imposta, sia il massimale degli investimenti ammissibile per singolo periodo di tempo.

    Il resto rimane immutato dal 2021, come decretato dalla legge 178/2020 che prevede incentivi per l’acquisto di beni strumentali interconnessi da parte delle imprese in forma di credito di imposta.

    Le percentuali del costo del bene, che va a credito di imposta, ed il massimale degli investimenti per ogni periodo agevolativo, sono riassunti nella tabella che segue.

    CREDITO D’IMPOSTA 2021- 2025 PER BENI MATERIALI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE IMPRESE (allegato A annesso alla Legge di bilancio 236/2017)

    1. Periodo di consegna della macchina: 16/12/2020 – 31/12/22 con acconto 20% pagato entro 31 dicembre 2021 (*)

    (*) Proroga predisposta dalla conversione in legge del 24 febbraio 2022 del Decreto Milleproroghe 2022 (D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi)

    % Credito d’imposta massimo: 50% del costo del bene

    Quota di investimenti per anno (chiarimento Circolare 14/E del 17/05/2022): Fino a 2,5 milioni €

    2. Periodo di consegna della macchina: 01/01/2022-31/12/2022 (o 30/09/2023 con acconto 20% pagato entro 31/12/2022) (*)

    (*) Proroga predisposta dalla legge di Bilancio 2023, art. 1, comma 423

    % Credito d’imposta massimo: 40% del costo del bene

    Quota di investimenti per anno (chiarimento Circolare 14/E del 17/05/2022): Fino a 2,5 milioni €

    3. Periodo di consegna della macchina: 01/01/2022-31/12/2022 (o 30/09/2023 con acconto 20% pagato entro 31/12/2022) (*)

    (*) Proroga predisposta dalla legge di Bilancio 2023, art. 1, comma 423

    % Credito d’imposta massimo: 20% del costo del bene

    Quota di investimenti per anno (chiarimento Circolare 14/E del 17/05/2022): Oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni €

    4. Periodo di consegna della macchina: 01/01/2022-31/12/2022 (o 30/09/2023 con acconto 20% pagato entro 31/12/2022) (*)

    (*) Proroga predisposta dalla legge di Bilancio 2023, art. 1, comma 423

    % Credito d’imposta massimo: 10% del costo del bene

    Quota di investimenti per anno (chiarimento Circolare 14/E del 17/05/2022):Oltre i 10 milioni € (fino a 20 milioni di limite massimo)

    5. Periodo di consegna della macchina: Dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2025 (o 30/06/2026 con acconto 20% pagato entro 31/12/2025)

    • % Credito d’imposta massimo: 20% del costo del bene

    Quota di investimenti per anno (chiarimento Circolare 14/E del 17/05/2022): Fino a 2,5 milioni €

    % Credito d’imposta massimo: 10% del costo del bene

    Quota di investimenti per anno (chiarimento Circolare 14/E del 17/05/2022): Oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni €

    • % Credito d’imposta massimo: 5% del costo del bene

    Quota di investimenti per anno (chiarimento Circolare 14/E del 17/05/2022): Oltre i 10 milioni € (fino a 20 milioni di limite massimo)

  • l prestatore d’opera, qual è il gestore di un impianto di lavaggio, se concorda con il cliente la presa in consegna del bene per l’esecuzione della prestazione, assume ai sensi degli articoli 2222 e 1177 del codice civile anche un obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, anche se il deposito è a titolo gratuito o di cortesia. La custodia del veicolo, quindi, non deve intendersi limitato al tempo strettamente necessario per l’esecuzione del lavaggio, bensì fino alla materiale restituzione al cliente. La diligenza richiesta al professionista è una diligenza qualificata, superiore a quella che viene richiesta ad una persona comune (c.d. diligenza del buon padre di famiglia), ed è commisurata alla prestazione che lo stesso deve eseguire. Nel caso che interessa, ritengo che la conservazione delle chiavi del mezzo in un apposito contenitore sigillato e conservato in un locale chiuso e non accessibile al pubblico possa integrare una condotta idonea ad escludere la responsabilità per il furto perpetrato. La stipula di una polizza assicurativa per dette eventualità (oltre che, naturalmente, per i danni causati ai veicoli nel corso del lavaggio) costituirebbe in ogni caso, a mio parere, un’iniziativa estremamente utile al fine di escludere qualsivoglia problematica derivante da potenziali furti dei veicoli in custodia.

  • Il titolare dell’autolavaggio rischia certamente la condanna in sede penale. Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo numero 156 del 2006, le acque reflue industriali sono definite come quelle provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni differenti, qualitativamente, dalle acque reflue domestiche e da quelli meteoriche di dilavamento. È evidente, quindi, che rientrano tra le acque reflue industriali quelle provenienti da attività artigianali e da prestazione di servizi. E ciò indipendentemente dal grado dalla natura dell’inquinamento. Per determinare dunque le acque che derivano dalle attività produttive, occorre procedere a contrario, vale a dire escludere le acque ricollegabili al metabolismo umano e provenienti dalla realtà domestica. È questo il caso degli impianti di autolavaggio, i quali hanno natura di insediamenti produttivi e non di insediamenti civili in considerazione della quantità inquinante dei reflui, diversa e più grave rispetto a quella dei normali scarichi da abitazioni, e per la presenza di residui quali oli minerali e sostanze chimiche contenute nei detersivi e nelle vernici eventualmente staccatesi da vetture usurate.Ne consegue che lo sversamento sul suolo di tali acque è certamente idoneo ad integrare quantomeno la fattispecie di reato (contravvenzione punita con l’ammenda da € 1.500,00 a € 10.000,00) di cui all’articolo 137 del richiamato Decreto Legislativo 3 aprile 2006 numero 152, indipendentemente dalla presenza o meno, nelle acque scaricate, di idrocarburi. Una questione del tutto analoga è stata trattata e decisa nei termini sopra riportati anche da una sentenza della Corte di Cassazione (n. 51889 del 21.07.2016)

  • La problematica non è di facilissima soluzione, mancando una specifica norma di riferimento. Per questo motivo, devono essere applicati i principi generali in materia contrattuale; infatti, fra chi ha acquistato i gettoni e chi li ha venduti è stato stipulato un contratto verbale in base al quale, a fronte del pagamento del corrispettivo, il cliente ha acquisito il diritto ad utilizzare l'impianto. Al momento della stipula di questo contratto non è stato stabilito un termine entro cui la prestazione avrebbe dovuto e potuto essere fruita.

    A) Con un’interpretazione particolarmente rigorosa, il diritto alla prestazione si estinguerebbe in dieci anni dal contratto (cioè dalla vendita del gettone). Aderendo questa tesi, pur consigliando comunque l'esposizione del cartello che avvisa dell'imminente cambio dei gettoni, con invito a provvedere alla loro riconsegna per la sostituzione, il nuovo gestore non sarebbe "al sicuro" rispetto alla pretesa di un cliente avanzata anche dopo un considerevole lasso di tempo.

    B) Secondo altra interpretazione (a nostro parere preferibile, sotto il profilo logico) nel caso in esame deve applicato il c.d. dovere di correttezza che costituisce un principio cardine nel rapporto di obbligazione, sancito direttamente dall’art. 1175 c.c.; un dovere che deve essere osservato tanto dal debitore quanto dal creditore anche in fase di esecuzione del contratto. Altro principio generale cui occorre fare riferimento è quello fissato dall’ art. 1176 cod.civ. che indica al debitore che nell’adempimento dell’obbligazione dovrà utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia (cioè unatteggiamento e la volontà di essere rispettosi nei confronti degli altri. Tale livello di diligenza, non è eccezionale o straordinario, ma deve rispecchiare le attitudini di un uomo normale). In applicazione e nel rispetto dei principi suddetti, ritengo che l'esposizione di un cartello che preannunci la sostituzione dei gettoni, per un periodo di almeno 90 giorni, possa essere ritenuto conforme a buona fede. (Consiglio di documentare l’avvenuta esposizione dell’avviso e della sua durata, mediante un video o fotogrammi). Una soluzione tecnicamente corretta per regolare i rapporti fra cedente e cessionario potrebbe essere la stima (il giorno della sostituzione delle gettoniere) del numero di gettoni ancora in circolazione e la costituzione di un corrispondente deposito a garanzia per eventuali richieste formulate al nuovo gestore, ovvero la determinazione forfetaria di una somma a titolo di abbuono dal prezzo dell’impianto, per eventuali rimborsi dovuta clienti “ritardatari”.

    Qualora un cliente, nonostante l'esposizione del cartello, pretenda di utilizzare i vecchi gettoni, la questione darebbe comunque vita ad una controversia che potrebbe sfociare in una causa civile (ipotesi alquanto remota, in considerazione della modestissima entità della posta in gioco), che verrebbe decisa dal giudice secondo l'adesione alla prima od alla seconda interpretazione su riportata.

  • Un autolavaggio, sia esso di tipo gestito o di tipo self-service, rientra tra le attività produttive/artigianali. Come tale è assoggettato al D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, che prevede che lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) sia l’unico punto di accesso territoriale consentito per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto la realizzazione e l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi. Lo Sportello è l’unico ente pubblico al quale l’imprenditore può presentare qualsiasi domanda, dichiarazione, segnalazione o comunicazione inerente i procedimenti di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione di attività produttive o di prestazione di servizi, nonché quelli relativi al loro esercizio. La realizzazione di un nuovo impianto di autolavaggio prevede la presentazione di un procedimento unico al SUAP di riferimento, che comprende di solito l’acquisizione di un titolo edilizio (CILA, SCIA, o permesso di costruire) da parte dell’amministrazione comunale per le opere edili necessarie, l’acquisizione dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) da parte della Provincia, comprendente l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue di tipo produttivo, la valutazione di impatto acustico ambientale e le eventuali emissioni in atmosfera (es. emissioni diffuse), la notifica di cui all’art. 67 del D.Lgs. 81/08 nel caso siano presenti almeno 3 lavoratori, i progetti degli impianti tecnologici (elettrici, termici, ecc.). Il SUAP, acquisiti i pareri e/o le autorizzazioni da parte degli Enti coinvolti, rilascia il provvedimento conclusivo che autorizza la realizzazione dei lavori. Al termine degli stessi dovrà essere presentata la segnalazione di agilità. Si consiglia in ogni caso di fare riferimento al SUAP locale per verificare la necessità di presentare ulteriori istanze e/o autorizzazioni.

  • Un autolavaggio, sia esso di tipo gestito o di tipo self-service, rientra tra le attività produttive/artigianali. Come tale è assoggettato al D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160, che prevede che lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) sia l’unico punto di accesso territoriale consentito per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto la realizzazione e l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi. Lo Sportello è l’unico ente pubblico al quale l’imprenditore può presentare qualsiasi domanda, dichiarazione, segnalazione o comunicazione inerente i procedimenti di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione di attività produttive o di prestazione di servizi, nonché quelli relativi al loro esercizio. Il subentro nella gestione di un autolavaggio esistente, senza modifiche agli impianti, richiede necessariamente la voltura delle autorizzazioni e permessi rilasciati all’attuale gestore/proprietario. Pertanto occorre verificare con l’attuale gestore/proprietario se è in possesso di tutti i permessi ed autorizzazioni necessari ad esercire l’attività, dopodiché bisogna fare riferimento al SUAP locale per le modalità di presentazione delle volture degli stessi. Se invece il subentro in un autolavaggio esistente prevede anche la modifica degli impianti o delle strutture, occorrerà presentare un nuovo procedimento unico al SUAP di riferimento, che comprenda la voltura dei permessi ed autorizzazioni invariate, e la richiesta, a seconda del tipo di modifica prevista, di un titolo edilizio (CILA, SCIA, o permesso di costruire) da parte dell’amministrazione comunale per le eventuali opere edili, l’acquisizione dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) da parte della Provincia se previste modifiche allo scarico delle acque reflue di tipo produttivo, oppure alla valutazione di impatto acustico ambientale o alle eventuali emissioni in atmosfera (es. emissioni diffuse), e i progetti degli impianti tecnologici che si precede di modificare (elettrici, termici, ecc.). Il SUAP, acquisiti i pareri e/o le autorizzazioni da parte degli Enti coinvolti, rilascia il provvedimento conclusivo che autorizza la realizzazione dei lavori. Al termine degli stessi potrebbe essere necessario presentare la segnalazione di agilità. Si consiglia in ogni caso di fare riferimento al SUAP locale per verificare la necessità di presentare ulteriori istanze e/o autorizzazioni.

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