Annotazioni di carico dei fanghi dell’autolavaggio su RENTRI
Una delle domande più frequenti tra i gestori di autolavaggi riguarda ogni quanto tempo debbano essere registrati i fanghi di depurazione sulla piattaforma RENTRI. Il dubbio nasce spesso dal fatto che la gestione operativa dell’impianto (spurghi, manutenzioni, svuotamenti) viene confusa con gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa ambientale.
È quindi fondamentale chiarirlo fin da subito: la frequenza di annotazione su RENTRI è stabilita per Legge e non dipende in alcun modo dalla periodicità con cui viene effettuato lo spurgo fisico dell’impianto di depurazione.
Anche se lo spurgo avviene saltuariamente o con cadenze tecniche variabili, l’obbligo di registrazione segue tempistiche precise e autonome, che devono essere rispettate per evitare irregolarità e sanzioni.
Entro quando registrare i fanghi sul portale RENTRI?
La normativa ambientale stabilisce che ogni movimento di carico, ovvero la produzione del rifiuto, debba essere registrato sul registro RENTRI entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui il rifiuto viene effettivamente prodotto.
Questo obbligo vale anche per i fanghi derivanti dall’impianto di depurazione degli autolavaggi.
È un punto cruciale da comprendere: il termine dei 10 giorni lavorativi ha natura esclusivamente amministrativa e legale, e non è legato agli aspetti tecnici o operativi dell’impianto. In altre parole, la Legge non guarda a quando o quanto spesso viene effettuato lo spurgo, ma al momento in cui il materiale assume la qualifica giuridica di rifiuto.
Dal punto di vista normativo, infatti, i fanghi diventano rifiuto quando vengono separati dal ciclo di trattamento e destinati allo smaltimento o al recupero. Da quel momento decorre l’obbligo di registrazione su RENTRI, a prescindere:
dalla dimensione dell’impianto;
dalla frequenza degli spurghi;
dalle modalità tecniche di gestione interna.
Questa distinzione è fondamentale perché evita errori molto comuni, come rimandare l’annotazione in attesa dello spurgo successivo o allineare la registrazione alle scadenze di manutenzione. Un comportamento di questo tipo, seppur comprensibile dal punto di vista operativo, non è conforme alla normativa e può esporre l’azienda a contestazioni in caso di controllo.
Frequenza tecnica vs scadenza legale: la differenza fondamentale
Spesso si fa confusione tra due concetti diversi: frequenza tecnica (spurgo) e scadenza amministrativa (RENTRI).
La frequenza tecnica (spurgo) dipende da:
portata dell’autolavaggio;
dimensione dell’impianto di depurazione;
indicazioni del gestore o manutentore.
Lo scopo dello spurgo è puramente funzionale: evitare intasamenti, mantenere l’efficienza del sistema di depurazione e garantire il corretto funzionamento dell’impianto nel tempo. Per questo motivo la periodicità può variare sensibilmente da un caso all’altro: in alcuni impianti lo spurgo avviene ogni 15 giorni, in altri ogni 30, 60 giorni o con cadenze ancora diverse.
Diverso è il discorso della scadenza amministrativa legata al RENTRI.
In questo caso non contano le esigenze tecniche dell’impianto, ma il momento in cui i fanghi assumono la qualifica di rifiuto. L’obbligo scatta quando il materiale viene destinato allo smaltimento o al recupero e deve quindi essere gestito come rifiuto a tutti gli effetti.
Questa scadenza è indipendente dalla frequenza dello spurgo e segue esclusivamente le regole previste dalla normativa.
È importante sottolineare che finché i fanghi restano all’interno dell’impianto di depurazione, non sono ancora considerati rifiuto. Solo quando vengono estratti o comunque separati dal ciclo di trattamento nasce l’obbligo di registrazione e di gestione amministrativa secondo le tempistiche previste dalla legge.
Tabella riepilogativa delle tempistiche
Classificazione dei fanghi dell’autolavaggio
I fanghi prodotti dagli autolavaggi sono normalmente rifiuti speciali non pericolosi, derivanti dalla depurazione delle acque reflue. In ogni caso:
il rifiuto va classificato correttamente;
è necessaria un’analisi di laboratorio autorizzato per stabilire se il rifiuto sia pericoloso o non pericoloso;
Se l’azienda ha più di 10 dipendenti, sussiste l’obbligo di iscrizione al RENTRI e la tenuta del registro di carico e scarico digitale.
Come gestire correttamente il carico e lo scarico dei fanghi
Per gestire correttamente il carico e lo scarico dei fanghi dell’autolavaggio è necessario seguire una sequenza logica di passaggi, che consente di rispettare gli obblighi normativi ed evitare errori nella compilazione del registro.
Il primo aspetto da chiarire è il momento di produzione del rifiuto. In genere questo coincide con l’istante in cui i fanghi vengono estratti dalla vasca dell’impianto di depurazione e cessano di far parte del ciclo di trattamento delle acque. La produzione può avvenire, ad esempio, quando i fanghi vengono stoccati in un contenitore dedicato in attesa del ritiro, oppure quando vengono aspirati direttamente dalla ditta di spurgo autorizzata. È proprio da questo momento che il materiale assume la qualifica di rifiuto e scattano gli obblighi amministrativi.
Una volta individuata la data di produzione, occorre registrare il carico sul registro RENTRI entro 10 giorni lavorativi. In questa fase vanno inseriti tutti i dati essenziali del rifiuto, come la quantità prodotta, il codice CER assegnato e la data di produzione. Il rispetto di questa tempistica è fondamentale per la correttezza formale della gestione.
Infine, quando la ditta autorizzata al trasporto e allo smaltimento effettua il ritiro dei fanghi, è necessario procedere con la registrazione dello scarico su RENTRI. Lo scarico deve essere compilato utilizzando i dati riportati nel Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR), che accompagna il rifiuto durante il trasporto. In questo modo il ciclo amministrativo di carico e scarico risulta completo e correttamente tracciato.
Carico e scarico contestuali: come comportarsi?
Può capitare che i fanghi dell’impianto di depurazione vengano asportati e smaltiti nello stesso momento, ad esempio quando la ditta di spurgo li aspira direttamente dalla vasca e li trasporta immediatamente all’impianto di trattamento. In questi casi è facile pensare che basti un’unica registrazione, ma dal punto di vista amministrativo non è così.
Anche quando carico e smaltimento avvengono contestualmente, è obbligatorio registrare due movimenti distinti, entrambi con la stessa data, che coincide con il giorno dell’asportazione dei fanghi dall’impianto di depurazione. Il primo movimento è il carico, che rappresenta la produzione del rifiuto e riguarda i fanghi asportati. Subito dopo deve essere registrato lo scarico, che documenta il conferimento del rifiuto all’impresa autorizzata.
Per la registrazione dello scarico è fondamentale indicare il numero del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) compilato al momento del ritiro. Questo riferimento è obbligatorio e consente di collegare correttamente la movimentazione amministrativa del rifiuto al suo effettivo trasporto e smaltimento. In questo modo, anche nei casi di gestione “in tempo reale”, la tracciabilità risulta completa e conforme alla normativa.